STATUTO “ILSORRISODINATALECHIARA-ODV”
ART. 1
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “ILSORRISODINATALECHIARA-ODV” che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, assumendo la denominazione di “ILSORRISODINATALECHIARA – ODV” senza necessità di ulteriori formalità.
ART. 2
L’Associazione ha sede legale nel comune di Reggio Calabria.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Reggio Calabria, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
ART. 3
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono:
- servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Al fine di realizzare le su indicate attività di interesse generale l’Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo realizza le seguenti azioni:
- acquisto di farmaci e parafarmaci;
- attività di prevenzione e sostentamento della ricerca scientifica;
- attività di educazione e sensibilizzazione sulla disabilità;
- realizzazione di eventi sociali con tematica principale la disabilità ed eventuali tematiche a noi interessate;
- acquisto di beni primari con seguente donazione a famiglia in stato di indigenza;
- acquisto di materiale didattico e non da donare ad eventuali famiglie o reparti pediatrici;
- donazioni in danaro;
- riqualificazioni di beni con seguente ritorno alla società civile.
Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
ART. 4
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
ART. 5
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali – con richiesta indirizzata espressamente al Consiglio direttivo;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, nel caso di persone giuridiche rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti.
ART. 6
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni di socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non da diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
ART. 7
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 8
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
ART. 9
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
ART. 10
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull’esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART.11
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega.
È ammessa l’espressione del voto da remoto purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.
ART. 13
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 8 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
ART. 14
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 11 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 2 mandati.
ART. 15
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto o via e-mail almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
ART. 17
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
ART. 18
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l’ordinaria amministrazione.
ART. 20
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contatti e ordinativi. Provvede inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
ART. 21
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
ART. 22
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o dal Vicepresidente.
ART. 23
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
ART. 24
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 25
I documenti di bilancio dell’Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27
La decisione su qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
ART. 29
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 30
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 31
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall’art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.